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Sospensione e ripresa dei lavori: istruzioni per le riserve dell'impresa.

17/1/2026

 
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Torniamo sull'istituto della sospensione dei lavori per esaminare questa volta qual è la disciplina delle riserve dell'esecutore e, soprattutto, quali sono i termini.

La prassi ha costantemente abituato gli operatori del settore al fatto che le riserve possono essere iscritte sul primo atto utile idoneo a ricevere la firma dell'impresa e, comunque, entro i successivi 15 giorni qualora l'iscrizione non sia immediatamente possibile. Vi sono però casi in cui la norma non concede un termine di 15 giorni e le riserve vanno esplicitate immediatamente e contestualmente all'atto cui si riferiscono, come avviene proprio nel caso del verbale di sospensione e ripresa dei lavori.  

Spesso sfugge, infatti, che ai sensi dell'art. 121, comma 7, D. Lgs. n. 36/2023 "Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13".

La norma è dunque chiara: la riserva va iscritta, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'unica eccezione riguarda le sospensioni inizialmente legittime e che divengono poi illegittime perché si protraggono per un periodo superiore al quarto del tempo contrattuale. In tal caso è sufficiente l'iscrizione della riserva anche solo nel verbale di ripresa dei lavori.

Per maggiori dettagli contattaci o consulta il nostro sito per ulteriori aggiornamenti.

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