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Qualificazione in OG11? Valida anche per eseguire lavori in OS3, OS28 e OS30.

13/1/2026

 
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L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si tratta del c.d. principio di assorbimento, codificato dal
l’art. 18, comma 21, All. II.12 del D. Lgs. n. 36/2023. 

Sull'argomento è intervenuto anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con parere n. 3483 del 3.6.2025, ha chiarito che "trovano applicazione: articolo 10 del Codice dei contratti pubblici; art. 100, c. 4 del Codice dei contratti pubblici; allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare art. 18, commi 20 e 21. In base al principio dell’assorbimento, l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara. Pertanto, nel caso di specie, la classifica posseduta dal concorrente in OG11 deve essere bastevole per coprire la parte mancante di lavori in OS28 non coperti dalla mera classifica II posseduta nella sola OS28".

Alla medesima conclusione è pervenuta anche l'Anac con delibera n. 225 dell'8.5.2024, con la quale è stato chiarito che "l’ordinamento riconosce il principio dell’assorbimento, per effetto del quale l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara (cfr. in tal senso, ANAC, ex multis, delibera n. 185 del 3 maggio 2023)".

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