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Project financing: quali tutele per il proponente nella fase di valutazione preliminare della proposta?

30/9/2026

 
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Sapevi che, nella finanza di progetto a iniziativa privata, il proponente non può pretendere il preavviso di rigetto, né il risarcimento del danno per le spese di progettazione sostenute, se l'Amministrazione non approva la proposta? Vale anche quando la proposta è stata modificata più volte su richiesta degli enti. Con la sentenza n. 6836 dell'8 settembre 2026 il Consiglio di Stato torna sui confini della discrezionalità amministrativa nella fase preliminare del project financing.

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Il caso riguardava la proposta di partenariato pubblico-privato presentata da un operatore economico per la progettazione e la costruzione di un nuovo presidio ospedaliero. La proposta rientrava, ratione temporis, nell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, secondo cui "L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente".

Durante un'istruttoria durata oltre due anni, la proposta è stata rivista più volte. Nell'ultima versione il costo dell'investimento è salito da 369,4 a oltre 605 milioni di euro e il contributo pubblico a fondo perduto è arrivato a 216 milioni, somma superiore allo stanziamento regionale. La Regione ha quindi espresso parere vincolante negativo. L'Azienda ospedaliera ha chiuso il procedimento con esito negativo.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2026, n. 6836, ha respinto l'appello del proponente e ha precisato quanto segue.

1. Natura della fase preliminare. Il segmento procedimentale della valutazione di fattibilità "è contrassegnato dalla più ampia discrezionalità sia tecnica sia amministrativa involgendo sia profili di indole tecnica ed economica, sia profili di opportunità e convenienza nell'apprezzamento della meritevolezza della precipua modalità di realizzazione dell'intervento pubblico". La decisione se stanziare nuove risorse per coprire il maggior contributo pubblico richiesto "ricade, con tutta evidenza, nel novero delle scelte di merito amministrativo puro, elettivamente sottratte al sindacato del giudice amministrativo in quanto espressione di valutazioni di opportunità e convenienza di esclusivo appannaggio dell'amministrazione".
2. Metodo di confronto tra PPP e appalto tradizionale. Il Collegio richiama l'art. 175, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, secondo cui la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità "si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale". Afferma poi che "l'elaborazione del paradigma di valutazione e confronto dell'ipotesi progettuale con lo scenario dell'appalto classico, non essendo predeterminato da alcuna fonte di rango normativo o amministrativo, ricade a pieno titolo nell'alveo della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e non si presta a censura se non nei limitati margini della manifesta irragionevolezza, illogicità o erroneità". Il metodo del Public Sector Comparator è quindi qualificato come "un modello orientativo", non vincolante.
3. Inapplicabilità del preavviso di rigetto. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2024, n. 7258 e 5 gennaio 2024, n. 192, la sentenza ribadisce che "L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non si applica alla procedura del project financing in ragione della specialità della disciplina dettata dall'art. 183, comma 15, d.lg. n. 50 del 2016, e ciò in quanto la previsione che rimette alla valutazione discrezionale dell'amministrazione l'attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto è incompatibile con l'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della proposta".
4. Assenza di affidamento tutelabile. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7466, secondo cui "l'affidamento del privato matura solo a partire dal momento in cui l'Amministrazione, dopo averne valutato la convenienza per l'interesse pubblico, propone - tramite gli organi titolari del potere negoziale - l'esecuzione dell'opera al miglior offerente, avviando concretamente la fase di gara, ovvero la seconda fase del project financing". Su questa base conclude che "sia il contegno inappuntabile tenuto dalle Amministrazioni, sia la consistenza di aspettativa di mero fatto vantata dal privato proponente nelle prime battute della complessa procedura di project financing, conducono ad escludere la configurabilità di qualsiasi addebito di responsabilità comportamentale da condotta negoziale scorretta".

La sentenza ha dichiarato inammissibili anche le due richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La fase preliminare precede l'indizione della gara e resta quindi fuori dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/23/UE e della Direttiva 89/665/CEE.

In sintesi, nella fase di valutazione preliminare della proposta di finanza di progetto l'Amministrazione ha una discrezionalità amplissima, tecnica e di merito. Può chiedere al proponente modifiche anche ripetute e scegliere il metodo con cui confrontare il PPP con l'appalto tradizionale. La mancanza di copertura finanziaria basta da sola a giustificare il rigetto. Il proponente ha in questa fase una mera aspettativa di fatto. Non ha diritto al preavviso di rigetto né al risarcimento dei costi sostenuti per predisporre e rivedere la proposta, salvo che la valutazione dell'Amministrazione sia manifestamente irragionevole, illogica o erronea.


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Il diniego di subappalto riferito all'Accordo Quadro: quando è legittimo?

23/9/2026

 
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Sapevi che la richiesta di autorizzazione al subappalto non può sempre essere riferita all'Accordo Quadro, ma deve necessariamente collegarsi al singolo contratto applicativo?

Il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Parma, con la sentenza sez. I, 16 dicembre 2025, n. 560, ha chiarito i confini di questo principio, distinguendo nettamente la natura dell'Accordo Quadro da quella dei contratti esecutivi che ne derivano.

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La vicenda trae origine dal diniego opposto da una stazione appaltante alla richiesta di autorizzazione al subappalto formulata da un'impresa aggiudicataria con riferimento, appunto, all'Accordo Quadro sottoscritto, anziché al relativo contratto applicativo. L'impresa ricorrente sosteneva che, in assenza di espresse preclusioni normative — né la Direttiva 2014/24/UE né il D.Lgs. n. 50/2016 vieterebbero il ricorso al subappalto già in relazione all'Accordo Quadro — il diniego fosse illegittimo per difetto di motivazione.


Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando la costante qualificazione giurisprudenziale dell'Accordo Quadro come contratto normativo privo di effetti reali od obbligatori diretti, e riportando il seguente principio di diritto già espresso da Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1393:
 "l'accordo quadro costituisce un pactum de modo contraendi, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l'accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi, e ciò nell'ottica che gli accordi quadro hanno lo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo di aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando i futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un arco temporale massimo."

Da tale premessa il T.A.R. ha tratto una conseguenza operativa precisa: poiché il subappalto incide sulla fase esecutiva del rapporto, la relativa autorizzazione deve necessariamente collegarsi alla specifica prestazione dedotta nel singolo contratto applicativo, e non può essere richiesta con riferimento all'Accordo Quadro in sé, che si limita a fissare le condizioni generali per la futura stipula dei contratti esecutivi.

Nella medesima pronuncia il Tribunale ha altresì richiamato la distinzione, di elaborazione giurisprudenziale consolidata, tra subappalto "facoltativo" — frutto di una libera scelta imprenditoriale dell'operatore già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione o esecuzione — e subappalto "necessario" o "qualificante", che ricorre quando il concorrente, privo delle qualifiche relative a determinate prestazioni previste dal bando, è tenuto ad affidarle a un soggetto già in possesso delle relative abilitazioni. Nel caso esaminato, il Collegio ha rilevato che l'impresa ricorrente non aveva fornito prova di aver dichiarato, in sede di gara, la volontà di ricorrere al subappalto qualificante, sicché la richiesta risultava comunque contraria sia alle previsioni della lex specialis sia alle clausole dell'Accordo Quadro sottoscritto.

In sintesi, la pronuncia ribadisce che l'Accordo Quadro, non producendo effetti obbligatori diretti, non costituisce la sede propria per richiedere l'autorizzazione al subappalto, la quale deve essere riferita al singolo contratto applicativo che ne dà attuazione; resta inoltre ferma la necessità, per l'operatore economico, di aver dichiarato in fase di gara l'intenzione di ricorrere al subappalto qualificante, ove le prestazioni oggetto di affidamento a terzi richiedano requisiti di cui l'aggiudicatario sia privo.


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Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per i danni da opera pubblica: il criterio del "se" e del "come".

15/9/2026

 
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Breve commento a Cass. civ., Sez. Un., 21/06/2026, n. 21029

Sapevi che, quando un privato agisce per il risarcimento dei danni subiti a causa della realizzazione di un'opera pubblica, la giurisdizione competente a decidere la controversia dipende da un criterio preciso, elaborato dalla giurisprudenza per distinguere i casi in cui è in discussione l'esercizio del potere amministrativo da quelli in cui rileva soltanto una condotta materiale dell'amministrazione?

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L'art. 7, comma 1, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie, nelle quali si faccia questione (...) di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni".

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21029 del 21 giugno 2026, sono tornate sul tema del riparto di giurisdizione in una vicenda relativa ai danni causati a un fondo agricolo dal crollo della diga di sbarramento di una discarica consortile, richiamando l'orientamento già espresso da Cass. Sez. U., 3 febbraio 2016, n. 2052, secondo cui, in materia urbanistica ed edilizia, "la domanda di risarcimento del danno del proprietario dell'area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica (...) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire".

Applicando tale criterio al caso concreto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Se effettivamente la domanda nei confronti della Regione Calabria è fondata, quanto all'addebito di responsabilità, unicamente sulla scelta della localizzazione dell'opera pubblica e quindi si contesta che in quel sito non poteva essere collocata una discarica, la domanda rientra perciò nella giurisdizione esclusiva del GA in quanto attinge direttamente il "se" ed il "come" dell'opera pubblica".

In sostanza, la pronuncia distingue due situazioni: quando il danno lamentato dal privato deriva dalle sole modalità esecutive dell'opera pubblica (ad esempio, una cattiva gestione o manutenzione), la controversia spetta al giudice ordinario, trattandosi di comportamenti meramente materiali non riconducibili all'esercizio del potere autoritativo; quando invece il danno viene ricondotto alla scelta stessa dell'opera – nel caso di specie, all'individuazione del sito su cui la discarica è stata realizzata, in quanto espressione dell'attività di pianificazione e approvazione progettuale riservata alla pubblica amministrazione – la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché investe direttamente l'esercizio del potere amministrativo nella sua dimensione autoritativa.
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L’adeguamento dei prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022 opera d'ufficio: nessun onere di istanza per l'appaltatore.

22/7/2026

 
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Breve commento a Consiglio di Stato, sez. V, 01/07/2026, n. 5244.

Sapevi che, negli appalti pubblici di lavori, l’adeguamento dei prezzi disciplinata dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 non richiede una specifica istanza dell'appaltatore, ma deve essere applicata d'ufficio dalla stazione appaltante?

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L'art. 26, comma 1, del d.l. n. 50/2022 prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, "lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati".

Sulla natura di tale meccanismo si era già espressa la Cassazione a Sezioni Unite, definendolo "un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti predeterminati dal legislatore, ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo, quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia" (Sez. un., 12 febbraio 2026 n. 3177).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha affermato il seguente principio di diritto: "La disciplina dell'istituto non fa invece cenno a un onere propulsivo del privato, mentre il legislatore, quando ha ritenuto necessaria l'istanza, lo ha previsto espressamente [...]. L'appaltatore non è quindi onerato di presentare apposita istanza per ottenere il pagamento dell'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del d.l. n. 50 del 2022".

Il Collegio ha altresì chiarito che, in presenza di sostanziale contestualità temporale tra la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione e la comunicazione della pretesa all'adeguamento prezzi, può ritenersi che l'appaltatore abbia sottoscritto il certificato "formulando una riserva in merito all'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26, senza che a tal fine rilevi la non attestazione sul certificato della formale riserva".

In sintesi, la pronuncia chiarisce che l'obbligazione di adeguamento dei prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022 trova fonte diretta nella legge e integra il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1339 c.c., sicché è la stazione appaltante — e non l'appaltatore — a dover attivarsi per il relativo riconoscimento, salvo l'eventuale rilievo di una riserva tempestivamente formulata in sede di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione.
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Il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare d'appalto

28/1/2026

 
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Sapevi che gli adempimenti previsti a pena di esclusione dalla stazione appaltante sono legittimi soltanto se conformi al principio di tassatività delle cause di esclusione? Vediamo insieme i dettagli su #FocusAppalti.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione è disciplinato dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 in base al quale 
"Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte".

La portata del principio in argomento è stata chiarita dal Consiglio di Stato con numerosi pronunciamenti anche riferibili alla disciplina previgente (D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 163/2006), i quali rimangono comunque un faro per una corretta lettura della norma.

Al riguardo è stato in particolare precisato dal Consiglio di Stato, con sentenze 28.8.2024 n. 7296 e 
21 aprile 2022, n. 3024 che:
"a) già nella fase antecedente all’introduzione nell’ordinamento dei contratti pubblici del principio di tassatività delle cause di esclusione (nell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quale risultante dalla novella introdotta dall’art. 4, co. 2, lett. d), d.l. n. 70 del 2011), non si è mai dubitato dell’ampia facoltà intestata all’Amministrazione di individuare, nel rispetto della legge, il contenuto della disciplina delle procedure selettive (c.d. lex specialis della gara), quale ne fosse l’oggetto: reclutamenti di personale, contratti attivi e passivi, affidamento di beni e risorse pubbliche (così, Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.1);
b) successivamente all’introduzione della regola della tassatività delle cause di esclusione nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici, si è statuito che fossero legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione (in senso sostanziale, perché posti a tutela di interessi imperativi, c.d. tassatività attenuata), anche di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dall’art. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.4; successivamente 16 ottobre 2020, n. 22);
c) conseguentemente, la norma contenuta nell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 non ha posto un divieto per la stazione appaltante di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica, in via formale e sostanziale, delle capacità realizzative dell’impresa, nonché le competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche all’impresa medesima, bensì ha regolamentato questo potere (Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020 n. 22, § 7)".


L'amministrazione è quindi libera di determinare il contenuto della ​lex specialis e di introdurvi clausole che prevedono adempimenti a pena di esclusione, a condizione che le stesse siano conformi ai tassativi casi contemplati dall'art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché dalle altre disposizioni applicabili all'affidamento.

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L'insediamento del Collegio Consultivo Tecnico: regole e responsabilità.

19/1/2026

 
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Sapevi che il ritardo nella costituzione del Collegio Consultivo Tecnico può essere fonte di responsabilità per le parti del contratto di appalto pubblico? Vediamo insieme i dettagli su #FocusAppalti.

Il collegio consultivo tecnico è costituito non oltre dieci giorni dall'avvio dei lavori e il ritardo nella costituzione può costituire fonte di responsabilità dirigenziale ed erariale per la stazione appaltante e, nei rapp0rti con l'operatore economico, può essere valutato sotto il profilo della buona fede contrattuale.

Lo stabilisce l'art. 3 dell'allegato V.2 al D. Lgs. n. 36/2023 in base al quale, inoltre, in caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario.

La norma prosegue poi dettando le modalità di costituzione del Collegio e prevede che i
l CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente e che, nei successivi 15 giorni, è tenuta una seduta alla presenza dei legali rappresentanti delle parti nel contesto della quale gli stessi devono esprimersi in merito alla volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale.

Di seguito il testo integrale della norma.

"Articolo 3
Costituzione e insediamento del Collegio.
1. Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapp01ii tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2".


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Sospensione e ripresa dei lavori: istruzioni per le riserve dell'impresa.

17/1/2026

 
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Torniamo sull'istituto della sospensione dei lavori per esaminare questa volta qual è la disciplina delle riserve dell'esecutore e, soprattutto, quali sono i termini.

La prassi ha costantemente abituato gli operatori del settore al fatto che le riserve possono essere iscritte sul primo atto utile idoneo a ricevere la firma dell'impresa e, comunque, entro i successivi 15 giorni qualora l'iscrizione non sia immediatamente possibile. Vi sono però casi in cui la norma non concede un termine di 15 giorni e le riserve vanno esplicitate immediatamente e contestualmente all'atto cui si riferiscono, come avviene proprio nel caso del verbale di sospensione e ripresa dei lavori.  

Spesso sfugge, infatti, che ai sensi dell'art. 121, comma 7, D. Lgs. n. 36/2023 "Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13".

La norma è dunque chiara: la riserva va iscritta, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'unica eccezione riguarda le sospensioni inizialmente legittime e che divengono poi illegittime perché si protraggono per un periodo superiore al quarto del tempo contrattuale. In tal caso è sufficiente l'iscrizione della riserva anche solo nel verbale di ripresa dei lavori.

Per maggiori dettagli contattaci o consulta il nostro sito per ulteriori aggiornamenti.

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Qualificazione in OG11? Valida anche per eseguire lavori in OS3, OS28 e OS30.

13/1/2026

 
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L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si tratta del c.d. principio di assorbimento, codificato dal
l’art. 18, comma 21, All. II.12 del D. Lgs. n. 36/2023. 

Sull'argomento è intervenuto anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con parere n. 3483 del 3.6.2025, ha chiarito che "trovano applicazione: articolo 10 del Codice dei contratti pubblici; art. 100, c. 4 del Codice dei contratti pubblici; allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare art. 18, commi 20 e 21. In base al principio dell’assorbimento, l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara. Pertanto, nel caso di specie, la classifica posseduta dal concorrente in OG11 deve essere bastevole per coprire la parte mancante di lavori in OS28 non coperti dalla mera classifica II posseduta nella sola OS28".

Alla medesima conclusione è pervenuta anche l'Anac con delibera n. 225 dell'8.5.2024, con la quale è stato chiarito che "l’ordinamento riconosce il principio dell’assorbimento, per effetto del quale l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara (cfr. in tal senso, ANAC, ex multis, delibera n. 185 del 3 maggio 2023)".

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Sospensione dei lavori e risarcimento dell'esecutore

9/1/2026

 
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Sapevi che all'appaltatore spetta un risarcimento nel caso in cui la sospensione dei lavori venga disposta per cause diverse da quelle previste dalla norma? Vediamo insieme i dettagli su #FocusAppalti.

L'art. 8, comma 2, All. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che all'esecutore, spetta un risarcimento in caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice. In altre parole, se la sospensione non è disposta per i seguenti motivi:
- circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori;
- ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- cause imprevedibili o forza maggiore, insorte dopo la stipulazione del contratto, che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori;

l'appaltatore ha diritto al ristoro di tutti i danni subiti per il fermo improduttivo dell'organizzazione di cantiere.

Il risarcimento è quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Di seguito il testo integrale delle norme richiamate:

"Articolo 121 
Sospensione dell'esecuzione.
1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo."



"Articolo 8.

Sospensione dei lavori.
1. Nei casi di cui all'articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali."

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Il principio della fiducia nei contratti pubblici: meccanismo di tutela bilaterale

8/1/2026

 
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L'art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 ha introdotto il c.d. "principio della fiducia" che costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale da parte delle stazioni appaltanti.

Il principio in argomento mira a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e stabilisce a chiare lettere che ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera nel modo più rispondente agli interessi della collettività. 
Si tratta quindi di una funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile basata, appunto, su una fiducia reciproca che investe non solo le stazioni appaltanti ma anche gli operatori economici che partecipano alle gare. 

E così, a tutela delle stazioni appaltanti è stato chiarito che “l’inaffidabilità escludente va rapportata al singolo, concreto, appalto di riferimento, e soprattutto deve essere condotta secondo un giudizio espresso in chiave “fiduciaria”. All’interno di questa attività valutativa viene, quindi, in rilievo il principio della “fiducia” recentemente codificato dal d.lgs. n. 36 del 2023, ma immanente nel sistema (cfr. Cons. Stato n. 7571 del 2024, quindi applicabile anche alla fattispecie in esame disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016), il quale è strettamente connesso al concetto di affidabilità dell’operatore economico" (Consiglio di Stato, sez. V, 28.05.2025 n. 4635).
Dall'altro lato, invece, a tutela degli operatori economici, è stato ricordato come nei "rapporti di diritto amministrativo è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo in relazione a comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica suindicati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi (Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21)" (Consiglio di Stato, sez. V, 13.09.2024 n. 7574).

Si vede quindi come, nella pratica, il principio della fiducia abbia una portata applicativa bilaterale: dal lato delle stazioni appaltanti quale affidamento nella correttezza e nella trasparenza dell'operatore economico; dal lato delle imprese quale affidamento nel rispetto della legalità da parte delle stazioni appaltanti.

Di seguito il testo integrale della norma.

"Articolo 2 
Principio della fiducia.
1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7".


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