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Riserve dell'appaltatore: i tre adempimenti a pena di decadenza.

5/1/2026

 
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Con un nostro precedente Focus abbiamo visto quali sono le cause di inammissibilità delle riserve.

Sapevi che la norma (art. 7, comma 2, All. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023) prescrive anche tre indispensabili adempimenti a pena di decadenza?

Vediamoli insieme.


​Le riserve, a pena di decadenza:
- sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore;
- sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Infine le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

L'appaltatore che voglia tutelarsi deve quindi tenere bene a mente questi tre indispensabili adempimenti.

Di seguito il testo integrale della norma


"2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate".

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