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Consiglio di Stato, Sez. V, 7.11.2025 , n. 8661
Se la stazione appaltante non ritiene che la precedente vicenda professionale abbia compromesso la moralità professionale, non è tenuta a spiegare dettagliatamente le ragioni di tale convinzione. Il Supremo Consesso chiarisce con l'interessante sentenza che richiamiamo come la motivazione può essere implicita o dedotta dai fatti, ad esempio ammettendo l'impresa alla gara. Al contrario, l'esclusione di un concorrente basata su gravi valutazioni che mettono in dubbio la sua affidabilità richiede una invece motivazione specifica. Il Rup quindi deve motivare chiaramente le esclusioni ma non necessariamente le ammissioni se non contestate durante la gara. #FocusAppalti [email protected] I commenti sono chiusi.
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