Cassazione civile , sez. I , 07/08/2025 , n. 22789 La Cassazione conferma un principio che nella prassi dei lavori pubblici riveste un rilievo primario: se le imprese riunite in ATI costituiscono una società consortile, anche a responsabilità limitata, per l'esecuzione unitaria dei lavori, ciascuna di esse è obbligata in solido con la consortile per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto. Vediamo i dettagli del pronunciamento. Nel precedente in rassegna la Suprema Corte afferma che l'associazione temporanea di imprese (o, meglio, il raggruppamento temporaneo di imprese, come definito dall'art. 37 D.Lgs. cit.) sorge dalla necessità di eseguire congiuntamente un'opera, che, in ragione della sua complessità o onerosità, non potrebbe essere realizzata da un'unica impresa. Resta ferma, pertanto, l'indipendenza delle imprese partecipanti, sebbene la stazione appaltante possa rapportarsi con un unico referente, costituito dall'impresa mandataria. Ovviamente, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ferme le distinzioni tra le diverse forme di associazione (orizzontale, verticale e mista) e le conseguenti differenze di disciplina in base alla normativa applicabile ratione temporis, le imprese raggruppate possono liberamente definire il loro rapporto organizzativo interno (dal semplice coordinamento nell'esecuzione dei lavori fino alla possibilità di ricorrere al modello societario). In tale ottica si pone l'art. 93 D.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti). Tale disposizione prevede quanto segue "1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. 3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese. 4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5 La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. 7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8" Così tracciato il quadro normativo la Cassazione precisa che "le imprese associate, aggiudicatarie dell'appalto, che abbiano costituito la menzionata società consortile, in quanto partecipanti all'ATI, ai sensi dell'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006, rispondono in solido con la società consortile delle obbligazioni da quest'ultima assunte con i terzi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20900 del 18/07/2023, con riferimento alla responsabilità solidale della capogruppo dell'ATI in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 163 del 2006). Le parti contraenti con la stazione appaltante (o con il general contractor) si identificano con le imprese che hanno dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita da tali imprese è responsabile della mera esecuzione dei lavori, quale soggetto incaricato dalle imprese dell'ATI, ma la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate. La società consortile si configura, in sintesi, come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati determina pur sempre la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ai sensi dell'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006 (v. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2173 del 22/01/2024 con riferimento alle società consortili previsti dall'art. 93 D.P.R. n. 207 del 2010; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 77 del 04/01/2001 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28220 del 26/11/2008 con riferimento alla analoga società consortile già prevista dall'art. 23 bis L. n. 584 del 1977, n. 584). L'intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese appartenenti all'ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori, è stato quello di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese associate allo scopo di evitare che la costituzione di società a responsabilità limitata per l'esecuzione dei lavori valesse a "schermare" tali forme di responsabilità, in tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favore sia dell'Amministrazione sia dei subappaltanti e dei fornitori (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20900 del 18/07/2023). 3.4. Come appena evidenziato, l'art. 93 D.P.R. n. 207 del 2010, nel prevedere la possibilità che le imprese facenti parte dell'ATI costituiscano una società consortile che subentra nell'esecuzione dei lavori appaltati, precisa anche che "4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento... 5.... Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale." La norma sancisce, dunque, come regola, che tutte le imprese riunite facciano parte della società consortile, salvo il caso in cui la società sia costituita per dare esecuzione parziale ai lavori, ove è sufficiente che partecipino le imprese interessate a tale esecuzione parziale. D'altronde, come sopra riportato, l'art. 93 D.P.R. n. 207 del 2010, al comma 2, stabilisce espressamente che "La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.". In effetti, la disciplina speciale contenuta nella norma richiamata - che esclude per la società consortile i limiti e i divieti previsti per il subappalto e per la cessione del contratto, sopra riportati, e non richiede neppure l'autorizzazione o l'approvazione da parte della committenza – trova una giustificazione nel fatto che le imprese consorziate contemplate sono le stesse che hanno ottenuto l'aggiudicazione del contratto, i cui requisiti giuridici e tecnici sono stati, dunque, già valutati dall'Amministrazione, e che semplicemente hanno scelto di organizzarsi costituendo una società consortile per eseguire i lavori pubblici commissionati, restando, comunque, obbligate in solido (oltre che nei confronti della committenza anche) nei confronti dei subappaltatori o dei fornitori, non in virtù della disciplina propria delle società consortili, ma in applicazione dell'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006, la cui portata non viene esclusa dalla scelta di eseguire l'appalto mediante la costituzione di una società consortile, come pure è confermato dal disposto dell'art. 93 D.P.R. n. 207 del 2010, che espressamente conserva le responsabilità delle imprese riunite come previste dalla legge". In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appalto costituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa riunita nell'ATI è obbligata in solido con la società consortile, per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto, in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006." #FocusAppalti [email protected] I commenti sono chiusi.
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