STUDIO LEGALE D'AGOSTINO FIORAVANTI
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L'insediamento del Collegio Consultivo Tecnico: regole e responsabilità.

19/1/2026

 
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Sapevi che il ritardo nella costituzione del Collegio Consultivo Tecnico può essere fonte di responsabilità per le parti del contratto di appalto pubblico? Vediamo insieme i dettagli su #FocusAppalti.

Il collegio consultivo tecnico è costituito non oltre dieci giorni dall'avvio dei lavori e il ritardo nella costituzione può costituire fonte di responsabilità dirigenziale ed erariale per la stazione appaltante e, nei rapp0rti con l'operatore economico, può essere valutato sotto il profilo della buona fede contrattuale.

Lo stabilisce l'art. 3 dell'allegato V.2 al D. Lgs. n. 36/2023 in base al quale, inoltre, in caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario.

La norma prosegue poi dettando le modalità di costituzione del Collegio e prevede che i
l CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente e che, nei successivi 15 giorni, è tenuta una seduta alla presenza dei legali rappresentanti delle parti nel contesto della quale gli stessi devono esprimersi in merito alla volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale.

Di seguito il testo integrale della norma.

"Articolo 3
Costituzione e insediamento del Collegio.
1. Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapp01ii tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2".


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Sospensione e ripresa dei lavori: istruzioni per le riserve dell'impresa.

17/1/2026

 
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Torniamo sull'istituto della sospensione dei lavori per esaminare questa volta qual è la disciplina delle riserve dell'esecutore e, soprattutto, quali sono i termini.

La prassi ha costantemente abituato gli operatori del settore al fatto che le riserve possono essere iscritte sul primo atto utile idoneo a ricevere la firma dell'impresa e, comunque, entro i successivi 15 giorni qualora l'iscrizione non sia immediatamente possibile. Vi sono però casi in cui la norma non concede un termine di 15 giorni e le riserve vanno esplicitate immediatamente e contestualmente all'atto cui si riferiscono, come avviene proprio nel caso del verbale di sospensione e ripresa dei lavori.  

Spesso sfugge, infatti, che ai sensi dell'art. 121, comma 7, D. Lgs. n. 36/2023 "Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13".

La norma è dunque chiara: la riserva va iscritta, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'unica eccezione riguarda le sospensioni inizialmente legittime e che divengono poi illegittime perché si protraggono per un periodo superiore al quarto del tempo contrattuale. In tal caso è sufficiente l'iscrizione della riserva anche solo nel verbale di ripresa dei lavori.

Per maggiori dettagli contattaci o consulta il nostro sito per ulteriori aggiornamenti.

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Qualificazione in OG11? Valida anche per eseguire lavori in OS3, OS28 e OS30.

13/1/2026

 
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L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si tratta del c.d. principio di assorbimento, codificato dal
l’art. 18, comma 21, All. II.12 del D. Lgs. n. 36/2023. 

Sull'argomento è intervenuto anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con parere n. 3483 del 3.6.2025, ha chiarito che "trovano applicazione: articolo 10 del Codice dei contratti pubblici; art. 100, c. 4 del Codice dei contratti pubblici; allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare art. 18, commi 20 e 21. In base al principio dell’assorbimento, l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara. Pertanto, nel caso di specie, la classifica posseduta dal concorrente in OG11 deve essere bastevole per coprire la parte mancante di lavori in OS28 non coperti dalla mera classifica II posseduta nella sola OS28".

Alla medesima conclusione è pervenuta anche l'Anac con delibera n. 225 dell'8.5.2024, con la quale è stato chiarito che "l’ordinamento riconosce il principio dell’assorbimento, per effetto del quale l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara (cfr. in tal senso, ANAC, ex multis, delibera n. 185 del 3 maggio 2023)".

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Sospensione dei lavori e risarcimento dell'esecutore

9/1/2026

 
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Sapevi che all'appaltatore spetta un risarcimento nel caso in cui la sospensione dei lavori venga disposta per cause diverse da quelle previste dalla norma? Vediamo insieme i dettagli su #FocusAppalti.

L'art. 8, comma 2, All. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che all'esecutore, spetta un risarcimento in caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice. In altre parole, se la sospensione non è disposta per i seguenti motivi:
- circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori;
- ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- cause imprevedibili o forza maggiore, insorte dopo la stipulazione del contratto, che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori;

l'appaltatore ha diritto al ristoro di tutti i danni subiti per il fermo improduttivo dell'organizzazione di cantiere.

Il risarcimento è quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Di seguito il testo integrale delle norme richiamate:

"Articolo 121 
Sospensione dell'esecuzione.
1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo."



"Articolo 8.

Sospensione dei lavori.
1. Nei casi di cui all'articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali."

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Il principio della fiducia nei contratti pubblici: meccanismo di tutela bilaterale

8/1/2026

 
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L'art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 ha introdotto il c.d. "principio della fiducia" che costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale da parte delle stazioni appaltanti.

Il principio in argomento mira a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e stabilisce a chiare lettere che ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera nel modo più rispondente agli interessi della collettività. 
Si tratta quindi di una funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile basata, appunto, su una fiducia reciproca che investe non solo le stazioni appaltanti ma anche gli operatori economici che partecipano alle gare. 

E così, a tutela delle stazioni appaltanti è stato chiarito che “l’inaffidabilità escludente va rapportata al singolo, concreto, appalto di riferimento, e soprattutto deve essere condotta secondo un giudizio espresso in chiave “fiduciaria”. All’interno di questa attività valutativa viene, quindi, in rilievo il principio della “fiducia” recentemente codificato dal d.lgs. n. 36 del 2023, ma immanente nel sistema (cfr. Cons. Stato n. 7571 del 2024, quindi applicabile anche alla fattispecie in esame disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016), il quale è strettamente connesso al concetto di affidabilità dell’operatore economico" (Consiglio di Stato, sez. V, 28.05.2025 n. 4635).
Dall'altro lato, invece, a tutela degli operatori economici, è stato ricordato come nei "rapporti di diritto amministrativo è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo in relazione a comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica suindicati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi (Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21)" (Consiglio di Stato, sez. V, 13.09.2024 n. 7574).

Si vede quindi come, nella pratica, il principio della fiducia abbia una portata applicativa bilaterale: dal lato delle stazioni appaltanti quale affidamento nella correttezza e nella trasparenza dell'operatore economico; dal lato delle imprese quale affidamento nel rispetto della legalità da parte delle stazioni appaltanti.

Di seguito il testo integrale della norma.

"Articolo 2 
Principio della fiducia.
1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7".


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Raggruppamenti temporanei e cause di esclusione riferibili ai singoli componenti

7/1/2026

 
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Il d. Lgs. n. 36/2023 ha introdotto una previsione che, alla ricorrenza di talune condizioni, consente al raggruppamento di proseguire nel confronto concorrenziale qualora uno dei componenti abbia riportato una causa di esclusione automatica o non automatica dalla gara.

Ciò è possibile qualora:
- in sede di presentazione dell'offerta l'operatore economico (i) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato, (ii) ha comprovato le misure adottate per porvi rimedio o l'impossibilità di adottarle prima della scadenza del termine per l'offerta;
- dopo la presentazione dell'offerta e prima dell'aggiudicazione, ha adottato e comunicato alla stazione appaltante le misure adottate per porvi rimedio.

Alla ricorrenza di tali condizioni il raggruppamento può sostituire il componente non più in possesso del requisito o che abbia riportato una causa di esclusione, con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Di seguito riportiamo il testo integrale della norma.

"Articolo 97 
Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono".

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Riserve dell'appaltatore: i tre adempimenti a pena di decadenza.

5/1/2026

 
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Con un nostro precedente Focus abbiamo visto quali sono le cause di inammissibilità delle riserve.

Sapevi che la norma (art. 7, comma 2, All. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023) prescrive anche tre indispensabili adempimenti a pena di decadenza?

Vediamoli insieme.


​Le riserve, a pena di decadenza:
- sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore;
- sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Infine le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

L'appaltatore che voglia tutelarsi deve quindi tenere bene a mente questi tre indispensabili adempimenti.

Di seguito il testo integrale della norma


"2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate".

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Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici

2/1/2026

 
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Sapevi che l’articolo 9 del codice dei contratti pubblici stabilisce un importante principio a garanzia dell’equilibrio delle prestazioni?

Il d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Di seguito il testo della norma.

“1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile
o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.”


Si tratta di un principio particolarmente importante in quanto il legislatore ha inteso rendere più flessibile il rapporto, consentendone l’adeguamento alle mutevoli condizioni di mercato, il che appare particolarmente utile nei casi in cui il contratto abbia lunga durata e la sua esecuzione abbia luogo in contesti o periodi di crisi in cui le imprevedibili fluttuazioni dei prezzi avrebbero conseguenze negative sull’equilibrio contrattuale
(come l’esperienza sul covid e sul conflitto bellico tra Russia e Ucraina hanno rivelato).

Dal principio la palla passa dunque alle committenze, le quali avranno l’onere di verificare, in presenza di contestazioni dell’operatore economico, se le condizioni contrattuali saranno ancora attuali o se vi sia la necessità di un adeguamento nelle forme previste dal codice (articoli 60 e 120).

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Il Codice stabilisce che le riserve abbiano un contenuto minimo a pena di inammissibilità: vediamo quale su #FocusAppalti

31/12/2025

 
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Art. 7, comma 2, All. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia
motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Consulta il testo integrale dell'art. 7 su #FocusLaw.

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Sull'adeguamento prezzi negli appalti di forniture - il punto del Consiglio di Stato

27/12/2025

 
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Consiglio di Stato, Sez. III, 22.12.2025, n. 10203​
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In questo recentissimo pronunciamento il Consiglio di Stato ha offerto un interessante riepilogo dell'orientamento del giudice amministrativo in materia di adeguamento prezzi negli appalti di forniture.

Ricorda il Supremo Consesso che (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 23), “la finalità dell’istituto della revisione dei prezzi contrattuali è quella, da un lato, di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle amministrazioni non siano esposte con il tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente incapacità dell’appaltatore di farvi compiutamente fronte; dall’altro lato, è finalizzata ad evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere l’equilibrio finanziario alla base della stipulazione del contratto (Cons. Stato, II, 6 maggio 2020, n. 2860). Dunque, può dirsi che la revisione periodica dei prezzi sia funzionale all’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, mantenendo inalterato il sinallagma funzionale”.
E’ stato inoltre precisato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2025, n. 960) come “lo scopo principale dell’istituto sia e resti quello di tutelare l’interesse pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate; solo in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l’interesse dell'impresa, a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l’arco del rapporto (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4362 del 19-07-2011; conforme Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; id., 24 gennaio 2013 n. 465)”. Nessun diritto all’adeguamento prezzi può pertanto discendere dal solo aumento dei costi entro margini fisiologici e compatibili con il rischio connaturato allo svolgimento di qualsivoglia attività di impresa”.

Già da tali rilievi, osserva il Consiglio di Stato, si evince che la revisione dei prezzi non trova alimento nel mero aumento dei costi che l’appaltatore deve sostenere per l’esecuzione della prestazione, quasi che la sua funzione fosse quella di garantire il costante adeguamento del valore del corrispettivo all’andamento generale dei prezzi di mercato, ma nell’esigenza di mantenimento del complessivo equilibrio contrattuale, neutralizzando gli effetti perturbatori che sullo stesso sono suscettibili di produrre gli aumenti dei costi verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto. Consegue da quanto detto che l’applicazione del meccanismo revisionale non può discendere tout court dalla mera variazione degli indici statistici che, su un piano generale, registrano e misurano l’andamento dei costi dei beni e dei servizi, incidendo anche sul costo dei fattori produttivi necessari all’esecuzione della prestazione contrattuale, ma sempre dalla valutazione degli effetti che eventi esterni al rapporto contrattuale, relativi alle dinamiche di mercato, riverberano sullo stesso, pregiudicandone l’equilibrio complessivo.

Ciò spiega la ragione per la quale assumono rilievo, sul piano concretamente applicativo dell’istituto, le manifestazioni dell’interesse dell’impresa alla prosecuzione del rapporto contrattuale nonostante l’oggettivo verificarsi di incrementi dei costi della prestazione, in quanto indicative della ritenuta perdurante remuneratività del corrispettivo contrattuale, sul presupposto che essa, grazie all’organizzazione di impresa concretamente adottata, sia in grado di rispondere efficacemente alle dinamiche dei prezzi di mercato e contenerne gli effetti depauperativi del prezzo contrattuale.

Come evidenziato dalla già citata giurisprudenza, “la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo (Cons. Stato, III, 10 ottobre 2023, n. 8830; III, 5 marzo 2018, n. 1337); ed infatti mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (Cons. Stato, III, 9 gennaio 2017, n. 25; V, 22 giugno 2010, n. 3892; V, 14 maggio 2010, n. 3019)”.

Sempre in punto di distinzione tra rinnovo e proroga contrattuale, è stato precisato che “il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto” (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635).

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